Cos’è?
La normativa prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (lettere a e b art. 3 del Dpr 380/2001) realizzati sugli immobili residenziali.
La cessione di beni, invece, resta agevolabile e sconta l’aliquota IVA al 10% solo se posta in essere nell’ambito di un contratto di appalto.
Se però la cessione, in un contratto d’appalto di manutenzione ordinaria o straordinaria, riguarda i cosiddetti beni significativi (espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999), l’aliquota ridotta si applica sul valore del bene solo fino a concorrenza dell’importo dovuto per la manodopera, mentre l’eventuale eccedenza sconta l’aliquota ordinaria del 22%. Tale agevolazione è prevista solo laddove il fornitore del bene coincide con l’appaltatore.
Cosa sono i beni significativi?
I beni significativi sono stati espressamente individuati con il decreto 29 dicembre 1999 e sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Come si calcola l’IVA su questi beni significativi in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria?
Nulla di meglio di un esempio numerico per capire i conteggi da effettuare:
Valore dei beni significativi = € 5.000
Valore manodopera = € 2.500
Totale costi intervento = € 7.500
Come detto in precedenza la manodopera sconterà l’aliquota agevolata del 10%, mentre il bene significativo godrà di tale agevolazione solo fino alla concorrenza del valore della manodopera, e pertanto:
Imponibile manodopera al 10% = € 2.500 IVA € 250
Imponibile beni significativi al 10% = € 2.500 IVA € 250
Imponibile beni significativi al 22% = € 2.500 IVA € 550
Per non avere problemi in sede di controlli da parte degli finanziari in caso di detrazioni, si consiglia di distinguere sempre in fattura l’importo della manodopera e quello dei beni significativi, indicando le rispettive aliquote applicate.
L’IVA agevolata al 10%, infine, non può essere applicata:
- ai materiali e/o ai beni forniti da un soggetto diverso da chi esegue i lavori;
- ai materiali e/o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se connesse all’intervento;
- in caso di subappalto. In questo caso la ditta subappaltatrice fatturerà con aliquota ordinaria del 22% mentre l’appaltatore fatturerà al committente con aliquota del 10%, salvo assenza dei presupposti (es. immobile non residenziale).
Quale aliquota IVA in sede di “Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione”?
Per gli interventi di cui alle lettere c e d del Dpr 380/2001, cioè restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, l’IVA è sempre al 10%, indipendentemente che gli stessi siano realizzati su immobili residenziali o meno.
Più precisamente trattasi di:
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto o d’opera relativi alla realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
- acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati (es. mattoni, piastrelle, … ), forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
In caso di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, anche alle forniture dei beni significativi si applica l’aliquota agevolata del 10%, senza tener conto della concorrenza della manodopera ed indipendentemente dal soggetto che ne effettua l’acquisto.
Fonti: Dpr 380 del 2001
Decreto 29 dicembre 1999
Agenzia delle Entrate, Guida Ristrutturazioni Edilizie, aggiornamento Gennaio 2016