Per i contribuenti che acquistano o sono assegnatari da imprese di costruzione, imprese di ristrutturazione o da cooperative edilizie, fabbricati a uso abitativo ristrutturati è prevista una detrazione dall’IRPEF dovuta.
Clausola vincolante per godere della detrazione è che la cessione o l’assegnazione avvengano entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.
La detrazione è da godersi in dieci rate annuali di pari importo.
Qual è l’importo detraibile?
Per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016 l’agevolazione è aumentata al 50% delle spese sostenute con un limite massimo su cui calcolarla pari a € 96.000 (da cui risulta che la massima detrazione è pari a € 48.000, per unità immobiliare e non per persona che concorre alla spesa).
Dal 2017, la percentuale detraibile dovrebbe essere riportata all’ordinario 36% da calcolarsi su un importo massimo di € 48.000 (da cui risulterà una detrazione massima pari a € 17.280, sempre per unità immobiliare).
In ogni caso l’acquirente o l’assegnatario potranno calcolare la detrazione (sia essa del 50% o del 36%) su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione.
Vediamo un esempio numerico per chiarire quanto detto finora
Prezzo di acquisto/assegnazione € 250.000
25% del prezzo di acquisto/assegnazione € 62.500
Importo della detrazione (50% del 25%) € 31.250
Importo singola rata detraibile € 3.125
Quali condizioni si devono rispettare per godere dell’agevolazione?
Per godere dell’agevolazione si devono rispettare le seguenti condizioni:
- devono essere stati eseguiti lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c e d del comma 1 dell’Art. 3 del Dpr 380/2001;
- l’acquisto o l’assegnazione devono avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori;
- l’intero edificio di cui è parte l’immobile deve essere stato oggetto dei lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia precedentemente descritti (il fatto che i lavori coinvolgano una parte rilevante dell’edificio non è sufficiente ai fini del godimento della detrazione);
- in caso di stipula di un compromesso, per fruire della detrazione occorre che il rogito avvenganei termini previsti;
L’Agenzia ha altresì chiarito due aspetti fondamentali:
- il termine immobile indica la singola unità immobiliare, ciascun acquirente può quindi godere della detrazione in funzione del proprio acquisto o assegnazione;
- non è necessario che i pagamenti siano fatti tramite bonifico.
FONTI: Dpr 380 del 2001
Agenzia delle Entrate, Guida Ristrutturazioni Edilizie, aggiornamento Gennaio 2016