Cos’è?
L’art. 1 della Legge 449 del 27 dicembre 1999 ha introdotto la detrazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione di posti auto e autorimesse pertinenziali.
Logica conseguenza è che sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto di posti auto e autorimesse pertinenziali già realizzati, purché nuovi, limitatamente ai costi legati alla realizzazione.
A quali condizioni spetta la detrazione?
La detrazione del 50% delle spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa/box/posto auto spetta a condizione che queste siano documentate da apposita attestazione rilasciata dal venditore-costruttore e che negli atti sia evidenziato il vincolo di pertinenza tra l’autorimessa/box/posto auto in questione e l’immobile.
Come funziona la detrazione? Su quale importo massimo la si calcola?
La detrazione (che spetta per il 50% dei costi di realizzazione) è da calcolarsi sulla base dell’attestazione fornita dal costruttore; il godimento della stessa avviene in dieci rate annuali di pari importo.
Ulteriori chiarimenti
L’Agenzia ha fornito, per questa particolare detrazione, alcune direttive specifiche per determinati casi particolari:
- se l’atto definitivo è stipulato dopo il versamento di eventuali acconti, la detrazione spetta anche sugli acconti a condizione che siano stati pagati con bonifico, che il compromesso sia stato registrato e che dallo stesso risulti il vincolo pertinenziale tra box e immobile;
- se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno di stipula dell’atto, ma in un orario antecedente, la spesa sostenuta con detto bonifico è detraibile (Risoluzione dell’Agenzia 7/E del 13 gennaio 2011).
FONTI Agenzia delle Entrate, Guida Ristrutturazioni Edilizie, aggiornamento Gennaio 2016
Art. 1 Legge 449 del 27 dicembre 1997
Risoluzione n. 38 del 08 febbraio 2008