La detrazione per le ristrutturazioni e il bonus mobili

Cos’è?

La detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 bis del Dpr 917/86.

Resa permanente con decorrenza 1 gennaio 2012 dalla legge 201/2011, la detrazione a regime prevede la possibilità di detrarre, in dieci quote annuali, il 36% delle spese sostenute (principio di cassa), fino ad un ammontare complessivo di dette spese pari a € 48.000.

Successivamente, con l’evidente intento di agevolare la ripresa economica ed il rinnovamento del parco immobiliare italiano, con il decreto legge 83/2012, detta detrazione è stata ampliata al 50% delle spese sostenute, ed il tetto massimo su cui calcolarla è stato raddoppiato: € 96.000.

La detrazione maggiorata è stata più volte prorogata ed anche la Legge di Stabilità 2016 consente di godere della detrazione incrementata per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016. Dal 2017, stando quanto previsto sino ad ora, si tornerà al regime ordinario dell’agevolazione (36% di € 48.000).

Accanto a questa agevolazione ne è prevista una simile (chiaramente con un tetto più contenuto) che prevede la detrazione, sempre in dieci quote annuali, del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti detraibili sono quelli realizzati tra il 06 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2016. Il tetto massimo su cui calcolare l’agevolazione “bonus mobili” è di € 10.000, questo limite non è il alcun modo legato all’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Da ultimo, in caso di interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, è prevista una detrazione pari al 65% delle spese sostenute tra il 04 agosto 2013 ed il 31 dicembre 2016. Il tetto su cui calcolare questa detrazione è di € 96.000.

Le maggiori novità che disciplinano, oggi, queste agevolazioni sono:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
  • l’obbligo, per banche e poste, di effettuare una ritenuta pari all’8% dell’imponibile sui bonifici;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera in fattura (occorre prestare tuttavia attenzione alla disciplina dei beni significativi per l’applicazione dell’aliquota IVA corretta);
  • la possibilità per il venditore, qualora la cessione avvenga prima della conclusione del periodo di godimento della detrazione, di decidere se cedere il diritto di godimento della parte di detrazione non utilizzata all’acquirente (necessariamente persona fisica in quanto trattasi di detrazione IRPEF) o continuare a usufruirne;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti, di qualsiasi età, di godere della detrazione in 10 quote annuali (eventualmente il diritto va quindi in successione);
  • l’estensione dell’agevolazione alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, se viene dichiarato lo stato di emergenza.

 

 

Chi può usufruire della detrazione?

Possono usufruire dell’agevolazione in questione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In questo senso l’Agenzia ha più volte ribadito come la detrazione spetti anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che abbiano, chiaramente, sostenuto le relative spese di ristrutturazione, e quindi:

  • proprietari e nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie)
  • locatari e comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

E’ inoltre precisato che l’agevolazione spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (niente detrazione per il familiare convivente se le spese sono dal primo sostenute per la ristrutturazione di un immobile che dato in affitto), a condizione che sostenga le spese e bonifici e fatture siano a lui intestati (solo l’abilitazione comunale può essere intestata al proprietario dell’immobile anziché a chi usufruirà poi della detrazione).

Qualora le spese siano state sostenute da più comproprietari, ma le fatture siano intestate soltanto a uno di essi, l’Agenzia ha chiarito che entrambi potranno godere della detrazione in funzione delle spese sostenute da ciascuno, a condizione che sulla fattura sia indicata la percentuale di sostenimento delle spese stesse dei vari soggetti paganti.

In caso di stipula di contratto preliminare di vendita (compromesso) l’acquirente ha diritto all’agevolazione solo se è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico, e il compromesso è stato registrato.

Anche chi esegue i lavori sull’immobile in proprio può chiedere la detrazione, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

 

Per quali lavori spetta la detrazione?

I lavori che danno diritto alle detrazioni in parola sono quelli di seguito descritti.

  1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (di cui rispettivamente alle lettere a),b),c),d) dell’art.3 del Dpr 380/2001), se oggetto dell’intervento sono le parti comuni di un edificio a prevalente destinazione residenziale.
  2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, se oggetto dell’intervento sono singole unità immobiliari residenziali e le loro pertinenze, qualunque sia la categoria catastale. (di cui rispettivamente alle lettere b),c),d) dell’art.3 del 3 del Dpr 380/2001).

L’Agenzia ha sottolineato come la detrazione delle spese sostenute per manutenzione ordinaria compete solo e soltanto se l’oggetto dell’intervento per cui vengono sostenute le spese sono le parti comuni di edifici residenziali.

  1. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. Le spese sostenute per questo tipo di lavori sono detraibili anche se non facenti parte dei precedenti numeri 1 e 2, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  2. Gli interventi relativi alla realizzazione di posti auto e autorimesse pertinenziali, anche a proprietà comune.
  3. Sono altresì detraibili le spese sostenute per i lavori finalizzati:
  • ad eliminare le barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
  • alla realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità per le persone portatrici di handicap gravi (individuati ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992). La detrazione riguarda appunto i lavori effettuati a tale scopo e non il semplice acquisto di strumenti idonei a quanto esposto; l’acquisto di questi strumenti (quali ad es. computer, tastiere espanse e telefonini a viva voce) può godere, in certi casi, della detrazione IRPEF del 19%.
  1. Interventi con lo scopo di prevenire il rischio di compimenti di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione è applicabile agli interventi effettuati sugli immobili, non è quindi detraibili il contratto stipulato con un istituto di vigilanza privata. Per ulteriore chiarezza, l’Agenzia propone un elenco esemplificativo che riporto di seguito:
  • rafforzamento, sostituzione e installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione su grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegati con istituti di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
  1. Gli interventi finalizzai alla cablatura degli edifici ed alla riduzione dell’inquinamento acustico.
  2. Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, con particolare riferimento all’installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica (soltanto quelli pannelli per la produzione di acqua calda possono godere della maggior detrazione al 65%).

Per godere della detrazione è necessario che l’impianto sia a diretto servizio dell’abitazione. Questi interventi non devono essere necessariamente legati alla ristrutturazione per poter godere della detrazione, a patto di acquisire idonea documentazione attestante il conseguimento di un effettivo risparmio energetico.

  1. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, in particolar modo per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzati su parti strutturali e comprendere interi edifici, se eseguite in centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono altresì agevolabili le spese sostenute per la realizzazione della documentazione comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché quelle sostenute per gli interventi funzionali al rilascio di detta documentazione.
  2. Gli interventi di bonifica dall’amianto e l’esecuzione di altre opere dirette alla prevenzione degli infortuni domestici.

L’Agenzia ha altresì chiarito come non competa la detrazione per il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, rientrano tra le spese agevolabili, invece, quelle sostenute anche per la semplice riparazione di impianti non sicuri (es. sostituzione di un tubo del gas o riparazione di una presa elettrica).

Per concludere, sono stati classificati come agevolabili anche i seguenti lavori:

  • l’installazione di apparecchi per la rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l’installazione del corrimano.

 

Misure Antisismiche in zone ad alta pericolosità

Sempre per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 (e, in questo caso, dopo il 4 agosto 2013) è riconosciuta una detrazione, da godersi in dieci quote annuali, per un importo massimo pari al 65% di € 96.000 per unità immobiliare, l’unico vincolo è che le procedure di autorizzazione siano state attivate a partire dal 4 agosto 2013.

A differenza delle detrazioni analizzate fino ad ora, questa particolare, relativa alle misure antisismiche in zone ad alta pericolosità, può essere fruita sia da soggetti passivi IRPEF sia da soggetti passivi IRES alle seguenti condizioni:

  • le spese siano rimaste a loro carico;
  • possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento);
  • l’intervento è realizzato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
  • l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2), i cui criteri di individuazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003.

 

Le fatture e gli oneri connessi all’intervento sono detraibili?

In generale sono da considerarsi detraibili tutte le spese connesse all’intervento principale (es. parcelle professionisti, IVA assolta su fatture, diritti pagati per concessioni, imposte di bollo, spese per perizie e sopralluoghi, oneri di urbanizzazione…). In particolare, nell’elenco delle spese detraibili sono state ricomprese quelle sostenute per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71).

Le spese sostenute per il trasloco e la custodia dei mobili non sono da ritenersi detraibili, anche se sostenute per liberare i locali oggetto dell’intervento stesso.

 

 

 

Cosa si intende per “Manutenzione ordinaria”?

Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria possono essere detratte solo se relative a parti comuni di edifici prevalentemente residenziali. Ad ogni condomino spetta una detrazione calcolata in funzione della sua quota millesimale a patto che abbia versato la somma di sua competenza entro il termine per la dichiarazione dei redditi.

Tra le parti comuni (indicate dall’art. 1117 numeri 1, 2 e 3 del C.C.) ricordiamo il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portici, i cortili, gli ascensori, … Questo elenco non è ovviamente da intendersi esaustivo.

Gli esempi più immediati di manutenzione ordinaria (lettera a dell’art 3 del Dpr 380/2001) sono le opere di sostituzione, rinnovamento e riparazione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, … Anche in questo caso l’elenco non può certo essere esaustivo.

Rimane importante sottolineare come le spese sostenute per suddette diventino detraibili anche per le singole unità immobiliari qualora siano inserite in un intervento di ristrutturazione più ampio che comprenda, ad esempio, la realizzazione di nuove mura divisorie o l’abbattimento di tramezzature.

 

Cosa si intende per “Manutenzione straordinaria”?

Per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi (di cui alla lettera b dell’art 3 del Dpr 380/2001) necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, a condizione che non vengano mutate ne la volumetria complessiva dell’edificio ne l’originaria destinazione d’uso dello stesso.

Anche eventuali frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari rientrano tra i valori di manutenzione straordinaria, a condizione che la volumetria complessiva non venga modificata e che venga mantenuta la destinazione d’uso originale.

A titolo esemplificativo l’Agenzia ha suggerito quali lavori di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale o rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico (es. pannelli solari per produzione di energia elettrica);
  • recinzione dell’area privata;
  • costruzione di scale interne.

 

 

 

 

Cosa si intende per “Restauro e risanamento conservativo” (lettera c art 3 Dpr 380/2001)?

Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi volti alla conservazione dell’immobile e delle sue funzionalità che non vadano a modificare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’immobile stesso e che ne consentano destinazioni d’uso compatibili con l’immobile stesso.

Gli esempi forniti dall’Agenzia sono gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti e l’aperture di finestre per esigenze di areazione dei locali.

 

Cosa si intende per “Ristrutturazione edilizia”?

Alla lettera d dell’art 3 del Dpr 380/2001 sono descritti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia ha altresì chiarito che sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione quelli volti a trasformare anche solo parzialmente un fabbricato mediante un insieme di opere.

Gli esempi proposti dall’Agenzia sono i seguenti:

  • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile
  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
  • apertura di nuova porte e finestre
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi preesistenti.

L’Agenzia ha ulteriormente precisato che:

  • in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento la detrazione non spetta poiché l’intervento complessivo si considera di nuova costruzione;
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire e con ampliamento, l’agevolazione spetta per le spese sostenute di competenza della parte preesistente.

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle Entrate n.4/E del 2011).

 

Quali documenti deve avere prima dell’inizio dei lavori chi intende usufruire dell’agevolazione?

Gli obblighi in capo a chi volesse godere dell’agevolazione sono stati notevolmente semplificati; per godere della detrazione è infatti sufficiente indicare in sede di dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.

L’Agenzia ha altresì chiarito quali documenti è necessario avere per ottenere la detrazione:

  1. domanda di accatastamento (qualora l’immobile non sia già censito);
  2. ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI/IMU), se dovuta;
  3. delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per i lavori fatti su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale utilizzata per la ripartizione;
  4. dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile , se diverso dai familiari conviventi;
  5. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (autorizzazioni, concessioni, …) o, se la norma non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che i piccoli condomini (che non avendone l’obbligo non hanno nominato un amministratore) devono richiedere il codice fiscale del condominio, eseguire gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso, far intestare tutti i documenti e i giustificativi al condominio ed effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, quello del condomino che effettua il pagamento.

 

Cosa si deve inviare all’ASL?

La comunicazione preventiva all’ASL di competenza contenente le varie informazioni sull’intervento (i dati del committente, l’ubicazione dei lavori, la natura dell’intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa esecutrice con esplicita assunzione di responsabilità in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione e la data di inizio dell’intervento di recupero) non deve essere inviata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non ne prevedono l’obbligatorietà.

 

Come si devono effettuare i pagamenti?

Per godere della detrazione è necessario effettuare i pagamenti mediante apposito modello di bonifico riportante la dicitura dal quale si evincano la causale del pagamento (con riferimento all’art 16bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento.

Solo le spese che non possono essere sostenute tramite bonifico (ritenute dei professionisti, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, imposte di bollo, …) possono essere pagate con altre modalità.

Qualora vi siano più soggetti paganti e interessati alla detrazione, ognuno dei loro codici fiscali deve essere riportato nel bonifico.

Qualora il bonifico sia effettuato da un condominio, è necessario indicare anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento oltre a quello del condominio stesso.

Se tutte le altre condizioni sono rispettate, è possibile indicare quale beneficiario della detrazione una persona diversa da quella che effettua il pagamento (circolare 17/E del 24 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate). Questa modalità rimane tuttavia fortemente sconsigliata perché potrebbe generare malintesi con l’Agenzia in caso di controllo.

 

Cosa si deve fare per la ritenuta dell’8% sui bonifici?

Nulla, è onere della banca o della posta. L’unica accortezza suggerita dall’Agenzia è, in caso di spese sostenute a favore dei Comuni e pagate tramite bonifico, quella di indicare nella motivazione del pagamento il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento (es. oneri di urbanizzazione, Tosap, … ). In questo modo l’importo non sarà assoggettato a ritenuta.

 

Si possono detrarre le spese sostenute tramite finanziamento?

Sì, l’Agenzia ha chiarito come siano sufficienti due condizioni:

  1. la società che eroga il finanziamento deve aver pagato l’impresa esecutrice con bonifico da cui risultino tutti i dati previsti dalla normativa (codice fiscale del soggetto per conto del quale è stato effettuato il pagamento, causale del versamento con riferimento all’ art.16 bis del TUIR, codice fiscale o partita IVA del soggetto in favore del quale è stato disposto il pagamento);
  2. il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

 

Quali documenti si devono conservare dopo i lavori?

Appare superfluo sottolineare che tutti i documenti relativi ai lavori devono essere conservati per garantire agli uffici finanziari la possibilità di effettuare gli opportuni controlli.

In caso di lavori effettuati su parti comuni, il singolo condomino può conservare una certificazione rilasciata dall’amministratore in cui questo attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle normative e l’importo che il singolo contribuente può portare in detrazione. Va da sé che l’amministratore è tenuto invece a conservare i documenti nella loro totalità per le opportune consultazioni e verifiche.

 

Quando si perde la detrazione?

La detrazione non è riconosciuta, e viene recuperata dagli uffici anche la parte eventualmente già goduta:

  • se non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL, quando obbligatoria;
  • se il pagamento non avviene tramite apposito modello di bonifico riportante tutti i dati previsti;
  • se non sono esibite le fatture e le ricevute che dimostrano le spese sostenute;
  • se non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che chiede la detrazione;
  • se le opere eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente può tutelarsi solo se è in possesso della assunzione di responsabilità di cui al paragrafo “Cosa si deve inviare all’ASL?”. Il consiglio è quindi di chiedere sempre l’assunzione di responsabilità all’impresa esecutrice, anche laddove non sia obbligatoria la comunicazione all’ASL.

 

Cosa succede se l’immobile viene venduto prima del completo godimento della detrazione?

Di norma, e in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il diritto di godimento della parte residua della detrazione (e quindi la detrazione relativa le rate non godute) viene trasferito all’acquirente, questo ovviamente accade solo se l’acquirente è una persona fisica e salvo diverso accordo tra le parti.

Il venditore ha quindi facoltà di scegliere, in accordo con l’acquirente (solo se persona fisica in quanto trattasi di detrazione IRPEF), se continuare a godere della detrazione o cedere la parte non goduta della stessa alla sua controparte.

 

Cosa succede in caso di successione?

In caso di successione il diritto di godimento della detrazione è trasferito esclusivamente all’erede che conserva la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Ciò significa che se l’immobile è locato o dato in comodato l’erede, non avendo la piena e completa disponibilità dello stesso prevista dall’art 2 comma 5 della legge 289 del 2002, non godrà dell’agevolazione durante il periodo di locazione o di comodato. Potrà tuttavia goderne una volta conclusa la locazione, quando l’immobile tornerà nella sua piena e diretta disponibilità.

 

Cosa succede all’inquilino che ha sostenuto le spese se cessa di esistere il contratto di locazione?

Nulla, l’inquilino (o il comodatario) che hanno sostenuto le spese per l’intervento di ristrutturazione non perdono il diritto alla detrazione qualora cessi il contratto di locazione prima del completo godimento della detrazione stessa. Essi continueranno a detrarre gli importi spettanti anche negli anni in cui non sarà più in essere la locazione o il comodato.

 

La detrazione del 50% per gli interventi di risparmio energetico è cumulabile con la detrazione del 65%?

No, le due detrazioni non sono cumulabili, il contribuente può usufruire solo di una o dell’altra detrazione per le medesime spese.

 

Bonus mobili

Il decreto legge 63/2013 ha introdotto una ulteriore detrazione: può essere detratto dall’IRPEF dovuta il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento.

Detta detrazione è calcolabile su un importo massimo di € 10.000 per ogni unità immobiliare, l’agevolazione è da ripartire in dieci rate annuali.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli di:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari;
  • manutenzione ordinaria, solo se realizzati su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili le spese sostenute per i beni che andranno arredare le parti comuni stesse);
  • ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempre e solo se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi del termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per godere della detrazione è necessario che le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori; questa è dimostrabile con diversi documenti: abilitazioni amministrative, comunicazione preventiva all’ASL (se obbligatoria) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per i lavori che non prevedono titoli abilitativi o comunicazioni).

L’Agenzia ha anche realizzato un elenco dei beni il cui acquisto da diritto alla detrazione:

  • per quanto riguarda i mobili si evidenziano letti, armadi, cassettiere, tavoli, apparecchi di illuminazione, sedie, poltrone, … in particolare si sottolinea l’esclusione di pavimenti, tende e tendaggi;
  • per quanto riguarda i grandi elettrodomestici sono citati invece frigoriferi, congelatori, ventilatori elettrici, piastre riscaldanti, forni a microonde, … in generale sono ricompresi tutti gli acquisti per le apparecchiature per le quali è previste l’etichetta energetica ovvero se ne sono sprovviste e non ne è previsto l’obbligo.

E’ stato poi ulteriormente precisato come siano detraibili anche le spese sostenute per il trasporto ed il montaggio di detti mobili, nonché la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell’intervento.

 

Come si deve pagare per usufruire del bonus mobili?

Il contribuente ha la possibilità di scegliere tra:

  • bonifico da cui si evincano la causale del versamento (medesima della ristrutturazione), il codice fiscale del beneficiario che godrà della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico stesso;
  • carta di credito o debito. Per semplicità pratica è stato introdotto questo metodo di pagamento quale alternativa al bonifico, come data di pagamento farà fede la data di utilizzo della carta e non l’addebito sul conto corrente del pagante.

Non è consentito il pagamento a mezzo assegni bancari, contanti o altri metodi. Le carte di credito e debito possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, non anche per le spese di ristrutturazione (ad es. non è possibile pagare un professionista con carta di credito/debito e poi portare la spesa in detrazione).

 

Quali sono i documenti da conservare?

Vale quanto già detto per i documenti relativi ai lavori “principali”, appare quasi superfluo sottolineare come il contribuente debba conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute come le ricevute dei bonifici, le ricevute di avvenuta transazione, la documentazione di addebito sul conto corrente, le fatture, … .

Per le fatture vale la pena chiarire come le stesse debbano riportare puntualmente la natura, la qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

 

Cosa succede in caso di successione?

A differenza della detrazione “principale” l’agevolazione relativa al bonus mobili non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi, nemmeno qualora questi conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

 

Curiosità, casi particolari e dubbi ricorrenti …

  • E’ possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di mobili prima del titolo abilitativo, a patto che i lavori siano già iniziati.
  • E’ possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di mobili che andranno ad arredare un ambiente diverso da quello ristrutturato (logicamente a patto che siano ambienti dello stesso immobile).
  • Solo i lavori di ristrutturazione danno diritto al bonus mobili.
  • Le imprese che si avvalgono dei regimi di vantaggio possono evitare di subire la ritenuta dell’8% attraverso una comunicazione alla banca.
  • Se gli interventi sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arte o professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
  • Le somme relative la detrazione eccedenti l’IRPEF dovuta non sono recuperabili in alcun modo, non possono essere chieste a rimborso.
  • In caso di spesa sostenuta da più soggetti, la detrazione va suddivisa tra coloro che hanno sostenuto le spese e possono godere dell’agevolazione.
  • Se gli interventi realizzati sono prosecuzione di altri lavori iniziati in anni precedenti, per calcolare il limite dell’importo detraibile si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni passati.
  • La sola sostituzione della vasca da bagno non è detraibile se non vi è un contestuale intervento sull’impianto idraulico.

 

Fonti:          Agenzia delle Entrate, Guida Ristrutturazioni Edilizie, aggiornamento gennaio 2016

Agenzia delle Entrate, Guida Bonus Mobili, aggiornamento gennaio 2016

Legge 201 del 1 gennaio 2011

Decreto Legge 83 del 2012

Legge di Stabilità 2016

Art. 5 T.U.I.R.

ircolare 20/2011 Agenzia delle Entrate

Art.3 DPR 380 del 2001

Art.3 comma 3 Legge 104 del 1992

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274del 20 marzo 2003

Art. 1117 Codice Civile

Risoluzione n. 4/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 7/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate

Art. 16 bis Dpr 917 del 1986

Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate

Art. 2 comma 5 legge 289 del 2002

Decreto legge 63 del 2013

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